Isee e assistenza domiciliare ai non autosufficienti

di Maurizio Motta - Docente di Integrazione socio-sanitaria dei servizi, Università di Torino
Marzo 2016


La sentenza del Consiglio di Stato n. 842/2016 ha stabilito che i trattamenti assistenziali, come l’indennità di accompagnamento, non devono essere inclusi tra i redditi ISEE. In questo articolo vengono segnalati nodi presenti nell’uso dell’ISEE per le prestazioni domiciliari indipendenti dai cambiamenti introdotti dalla sentenza.

Una importante modifica della dichiarazione del cittadino dalla quale si ricava l’ISEE (la DSU) è stata introdotta dal gennaio 2016 [1]: ora vi è l’obbligo per il cittadino di dichiarare tra i redditi ISEE i trattamenti assistenziali ricevuti per retribuire un assistente personale assunto direttamente da qualcuno del nucleo, perché tale spesa viene automaticamente detratta dai redditi ISEE a cura dell’INPS. Ciò corregge una precedente distorsione: chi aveva speso per l’assistenza domiciliare usando un assegno di cura poteva detrarre questa spesa, anche se era pagata con denaro pubblico e anche se quel reddito non rientrava nell’ISEE.

Restano comunque aperti alcuni nodi che merita considerare.

 

A) Penalizzazione di alcune modalità di assistenza

In diversi sistemi di welfare locali per sostenere le famiglie nell’assistenza al domicilio di un non autosufficiente può essere erogato:

1)    un assegno di cura con cui la famiglia assume un lavoratore domiciliare. Questa erogazione ricevuta deve essere dichiarata tra i redditi ISEE, ma poi il sistema detrae automaticamente quanto speso per il lavoratore assunto direttamente dalla famiglia, in base al contratto registrato all’INPS. Se invece il lavoratore è stato assunto presso agenzie, deve essere chi presenta la dichiarazione che documenta la spesa da detrarre.

2)    oppure un contributo alla famiglia che assiste da sé il proprio non autosufficiente (ad esempio per compensare la perdita di ore lavorative di un familiare che svolge l’assistenza).

Nel caso 2) non vi sono ore lavorative di assistenza rendicontabili, e dunque il contributo ricevuto va dichiarato tra i redditi ISEE e nessuna spesa può essere detratta. Invece è indubbio che questa erogazione ha lo stesso obiettivo e funzione di quella finalizzata a retribuire un lavoratore domiciliare assunto dalla famiglia. Dunque sarebbe coerente gestire in modo identico queste diverse modalità di prestazione, perché altrimenti (come ora accade) si introduce tramite l’ISEE la penalizzazione impropria della famiglia che assiste da sola il proprio congiunto non autosufficiente. Mentre offrire alle famiglie una scelta equivalente tra diverse modalità di assistenza è cruciale per un’assistenza domiciliare efficace.

 

B) Rischi di distorsioni per famiglie che spendono per non autosufficienti al domicilio

Il sistema ISEE esegue automaticamente la detrazione dai redditi ISEE del nucleo di quanto è stato speso per retribuire un assistente familiare per un non autosufficiente. Ma solo verificando che sia il datore di lavoro sia il beneficiario appartengano allo stesso nucleo familiare. Ne deriva uno svantaggio per il familiare che assume una assistente familiare per un parente che non vive con lui (ad esempio un figlio che ha assunto una badante per il padre che vive in un’altra abitazione) perché pur essendo identica la spesa e la finalità nessuno dei due può detrarre la spesa dal suo ISEE. Il datore di lavoro (ad es. il figlio non convivente) può detrarre o dedurre parte di tale spesa nella dichiarazione ai fini IRPEF, e questa componente può essere tolta dai suoi redditi ISEE sino a un massimo di 5.000 Euro che però comprendono tutte le spese per disabili (ex articolo 4, comma 3, lettera c del dPCM 159/2014)

Può essere vero che il datore di lavoro che convive con il non autosufficiente è gravato da impegni assistenziali maggiori rispetto ad un non convivente (anche se tutto dipende dalla rete familiare e dalla eventuale presenza di altri parenti). Tuttavia il datore di lavoro convivente fruisce di vantaggi anche per sé derivanti dal lavoro dell’assistente familiare, ad esempio nei lavori di pulizia dell’abitazione, ove anch’egli vive.

 

C) Rischi di penalizzazione dell’assistenza domiciliare

Ai sensi dell’art. 4 del dPCM 159/2013 le spese per assistenza per non autosufficienti (domiciliare e residenziale) devono essere state sostenute nell’anno precedente la DSU, ma sono detraibili solo entro i limiti dei trattamenti assistenziali ricevuti due anni prima della DSU (ad esempio indennità di accompagnamento). Perché questa asimmetria temporale?

Inoltre questo limite (ossia poter detrarre solo “sino all’importo dei trattamenti ricevuti”) è previsto solo per le spese per l’assistenza domiciliare e non anche per quella residenziale, e dunque questo secondo tipo di spese è detraibile senza tale limite. L’effetto che si produce è di fatto uno svantaggio (entro l’ISEE) per le famiglie che hanno speso per l’assistenza domiciliare di non autosufficienti, in contraddizione con le molte politiche che invece puntano a valorizzare l’assistenza domiciliare. Inoltre questo meccanismo rischia di penalizzare le famiglie che hanno speso proprie risorse per assistere in casa un non autosufficiente, anche ulteriori rispetto ai trattamenti ricevuti. Ne deriva un bizzarro effetto di detraibilità di spese assistenziali al domicilio solo per coloro che già ricevevano altri trattamenti monetari, anche quando il lavoratore domiciliare sia stato assunto regolarmente.

 
Quali correttivi possibili?

Le tre criticità esposte non possono essere corrette con criteri assunti localmente dagli Enti erogatori, e richiederebbero perciò correttivi entro il sistema nazionale ISEE:

-   sul punto A): consentire di detrarre dai redditi ISEE le erogazioni monetarie ricevute dal nucleo per assistere un non autosufficiente anche quando l’assistenza è prestata da un familiare e non da un lavoratore assunto. Oppure escludere tali erogazioni dai redditi ISEE

-   sul punto B): prevedere la possibilità di detrarre la spesa sostenuta per retribuire una assistente familiare per un disabile o non autosufficiente dai redditi ISEE del nucleo del datore di lavoro, anche se egli vive in un nucleo diverso dal nucleo dell’assistito.

-   sul punto C): equiparare le possibilità di detrarre le spese per assistere un non autosufficiente al domicilio o in residenza. Ed indipendentemente dai trattamenti assistenziali ricevuti.

 

Peraltro questo diverso effetto sull’ISEE degli interventi pubblici a sostegno dell’assistenza domiciliare implica nei servizi degli Enti erogatori attenzioni per informare con precisione gli utenti, ed anche i CAF.

 

[1] Il decreto che l’ha disposto(del 29/12/2015) è reperibile a questo link: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx e lo si trova sfogliando i decreti sino a trovare quello col numero di repertorio 628/2015

 

 

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